Onorevoli Colleghi! - L'introduzione di sanzioni penali efficaci e dissuasive in materia ambientale è una necessità non più eludibile.
      Accanto alle sollecitazioni in tal senso provenienti dagli organismi dell'Unione europea, occorre fronteggiare un'aggressione all'ambiente portata anche dalla criminalità organizzata.
      Un'adeguata azione riformatrice sul punto deve pertanto intervenire su più fronti: sanzionare come delitti (e non più come contravvenzioni) le ipotesi più gravi di abuso delle risorse ambientali, rendendo così possibile l'utilizzo di strumenti investigativi e repressivi più efficaci; colpire, con una specifica previsione, le attività svolte in forma organizzata e le condotte infedeli dei pubblici ufficiali; prevedere adeguate forme di coordinamento investigativo idonee a contrastare fenomeni illeciti dalle caratteristiche sempre più transnazionali; introdurre meccanismi che, per un verso, sanzionino le imprese deviate e i profitti illecitamente accumulati e, per un altro verso, premino i comportamenti virtuosi.
      Con la proposta di legge che si sottopone all'esame della Camera dei deputati si intende inserire la tutela dell'ambiente nella disciplina codicistica, all'interno del catalogo dei beni di rilevanza fondamentale

 

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e costituzionale, introducendo, con l'articolo 1, il titolo VI-bis del libro secondo del codice penale.
      In particolare, con l'articolo 452-bis, si mira a recepire le indicazioni contenute nella proposta di direttiva della Commissione europea presentata al Parlamento europeo e al Consiglio il 9 febbraio 2007, nonché le linee generali già enunciate nella decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio, del 27 gennaio 2003 (anche se successivamente annullata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza del 13 settembre 2005, causa C-176/03), relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.
      Recependo l'intero spettro dell'intervento sanzionatorio della citata proposta di direttiva, vengono sanzionate non solo le fattispecie di danno, ma anche quelle di cosiddetto «pericolo concreto», nella consapevolezza che una tutela dell'ambiente realmente efficace presuppone una difesa anticipata di beni per i quali il danno equivale a perdita irreparabile.
      La disposizione viene articolata secondo livelli di progressiva offensività, ai quali viene commisurata la pena; solo per le fattispecie previste ai commi secondo, terzo e quarto è consentita l'adozione di misure cautelari personali.
      L'articolo 452-ter è diretto, poi, a sanzionare in modo adeguato le forme organizzate di aggressione all'ambiente, colpendo quelle condotte che altrimenti potrebbero sfuggire alla repressione penale, pur essendo centrali nell'economia degli illeciti ambientali (quali, ad esempio, le condotte degli addetti ai laboratori di analisi privati che rilasciano certificazioni compiacenti sulla pericolosità dei rifiuti, ovvero il contributo delle società di intermediazione o di leasing).
      Il trattamento sanzionatorio consente l'adozione dei più incisivi strumenti investigativi (in primis, le intercettazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni tra presenti) e delle misure cautelari personali.
      Con l'articolo 452-quater si completa il quadro dell'intervento sanzionatorio, includendo nel catalogo delle fattispecie delittuose, in linea con la menzionata proposta di direttiva, le condotte colpose.
      Poiché le principali attività di indagine hanno dimostrato come spesso risulti decisivo, nella consumazione degli illeciti, il contributo dei pubblici ufficiali addetti al settore e di tutti coloro che, anche non rivestendo qualifiche pubblicistiche, intervengono con certificazioni e con accertamenti tecnici (ad esempio, nel procedimento di classificazione dei rifiuti), si è ritenuto, con l'articolo 452-quinquies, di introdurre, per la materia ambientale, un'ipotesi speciale di falsità in atti e documenti amministrativi, estendendo la punibilità al di là della categoria dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.
      L'esplicita equiparazione dell'assenza di autorizzazione all'autorizzazione ottenuta mediante strumenti illeciti permette, per altro verso, di coniugare l'effettività della tutela con la legalità ella tassatività dell'incriminazione.
      Le previsioni di articoli 452-sexies, 452-septies e 452-octies completano il titolo VI-bis, prevedendo meccanismi premiali collegati sia al contributo fornito durante le investigazioni, sia alle attività di ripristino dello stato dei luoghi, nonché adeguando alla materia ambientale le disposizioni relative alle sanzioni accessorie contenute nella parte generale del codice penale.
      Altro versante cruciale nel contrasto alla criminalità ambientale è rappresentato dall'aggressione dei profitti accumulati per effetto dello sfruttamento illecito delle risorse ambientali.
      In tale prospettiva, l'articolo 4 della presente proposta di legge estende ai delitti ambientali, fra l'altro, la possibilità di disporre il sequestro dei beni - dal valore sproporzionato rispetto al reddito e dei quali non è giustificata la provenienza - posseduti da soggetti condannati per taluna delle fattispecie di cui al titolo VI-bis.
      Parte indubbiamente significativa della presente proposta di legge è quella che è destinata a introdurre disposizioni dirette a sanzionare le attività di sfruttamento
 

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delle risorse ambientali e di condizionamento degli appalti compiute dalle organizzazioni di stampo mafioso.
      L'articolo 2 introduce, nella menzionata ottica, la fattispecie dell'associazione «eco-mafiosa» che contiene, rispetto all'ipotesi base di cui all'articolo 416-bis del codice penale, elementi specializzanti riferiti sia ai delitti sia alle attività di cui si mira a conseguire il controllo sia, infine, ai profitti.
      A differenza dell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 452-ter del codice penale (che punisce in modo più grave l'associazione eco-delittuosa che si avvale, fra gli associati, anche del contributo di persona la cui appartenenza a sodalizio mafioso è stata giudizialmente accertata), la fattispecie prevista dall'articolo 416-quater del medesimo codice penale, di cui si propone l'introduzione, sanziona l'organizzazione che applica il metodo mafioso allo sfruttamento criminale dell'ambiente, a prescindere dalla già accertata mafiosità dei propri associati.
      Sempre con riferimento alle forme organizzate di aggressione all'ambiente, l'articolo 6 della presente proposta di legge apporta opportune modifiche al codice di procedura penale, estendendo all'associazione eco-delittuosa di cui all'articolo 452-ter e a quella eco-mafiosa di cui all'articolo 416-quater del codice penale la disciplina processuale e ordinamentale prevista per i reati di criminalità organizzata; in particolare, per l'associazione eco-mafiosa è prevista l'attribuzione della competenza investigativa alla direzione distrettuale antimafia, con conseguenti poteri di coordinamento, a livello nazionale, da parte della Direzione nazionale antimafia (le cui attività di impulso e di raccordo informativo sono rafforzate prevedendo l'obbligo per le procure ordinarie di trasmettere copia delle informative concernenti i reati di cui all'articolo 452-ter del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al Procuratore nazionale antimafia).
      L'inserimento della fattispecie di cui all'articolo 416-quater del codice penale nell'ambito dei reati di competenza della direzione distrettuale antimafia consente, peraltro, l'utilizzabilità degli strumenti previsti dalla legge n. 45 del 2001 per i collaboratori di giustizia, nonché la possibilità di attivare le squadre investigative comuni.
      Con riferimento al potenziamento degli strumenti investigativi, a parte la possibilità di utilizzare i mezzi di ricerca della prova consentiti dal sistema processuale in ragione dei limiti edittali previsti per le fattispecie delittuose più gravi, con l'articolo 5 della presente proposta di legge si è ritenuto di estendere ai delitti contro l'ambiente i meccanismi del ritardato arresto e sequestro - già sperimentati per altri traffici delittuosi - considerati necessari per addivenire alla disarticolazione dell'intero network criminoso.
      Completano il quadro sanzionatorio le previsioni introdotte con l'articolo 3 della presente proposta di legge in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche, che hanno l'obiettivo sia di adeguare l'ordinamento nazionale all'acquis comunitario al riguardo (peraltro confermato anche nella menzionata proposta di direttiva della Commissione europea) sia di colmare un vuoto normativo lasciato, sul punto, dall'attuazione della delega contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2001.

 

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